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INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RECLAMI

(Ai sensi del Regolamento Isvap nr. 24 del 19/05/08 e del Provvedimento Ivass nr. 46 del 03/05/16)

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Il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato, ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previste dalla legge (“Mediazione civile per la conciliazione delle controversie”, D.Lgs. 28 del 04/03/2010 oppure “Negoziazione assistita”, art. 3. DL. nr 132/2014), hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’Impresa di Assicurazioni eventualmente interessata. Broker Lab Srl gestisce i reclami di propria pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e dei collaboratori, secondo quanto stabilito nella propria politica di gestione, tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami, l’equo trattamento dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e dei danneggiati e idonea ad individuare e a gestire eventuali conflitti di interesse con il reclamante. Nell’ipotesi in cui il reclamo sia relativo al comportamento dell’Impresa di Assicurazione che ha emesso il contratto oggetto di contestazione, Broker Lab srl provvederà a trasmetterle senza ritardo i reclami eventualmente ricevuti, dandone contestuale notizia al reclamante, che potrà in ogni caso rivolgersi direttamente all’Impresa di Assicurazione di riferimento. I reclami indirizzati all’intermediario vanno inviati con le seguenti modalità ad uno dei sottostanti indirizzi:

• Posta raccomandata

Denominazione Sociale: Broker Lab srl

Indirizzo: Via Consalvo 171

CAP 80125 – Città: Napoli

• Posta elettronica:

info@brokerlab.it

• Posta elettronica certificata (PEC):

brokerlab1@legalmail.it

• Sito internet:

Broker Lab srl

Broker Lab srl fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, per una chiara spiegazione della propria posizione. In caso di ricezione di reclamo relativo ad un contratto concluso tramite un rapporto di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, Broker Lab srl entro 15 giorni trasmette il reclamo all’intermediario competente ai sensi dell’art. art. 10 quaterdecies, Regolamento Isvap 24/2008, fornendo tutte le informazioni e la documentazione pertinente. Il reclamo dovrà necessariamente riportare:

• Dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale – se disponibile anche indirizzo PEC – eventuale recapito telefonico);

• Indicazione dell’impresa di assicurazione competente;

• Chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela, corredata da ogni informazione utile alla comprensione di quanto segnalato (contribuiranno a una più chiara comprensione di quanto segnalato ad esempio il riferimento a: Nr. Polizza, data evento, numero e data dell’eventuale sinistro etc);

• Copia del reclamo eventualmente già trasmesso all’impresa e dell’eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso. Nel caso in cui il reclamo sia presentato da un terzo in nome e per conto dell’interessato, è inoltre opportuno che, oltre al documento di quest’ultimo, sia allegata la delega e il documento d’identità di colui che presenta il reclamo. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Codice delle assicurazioni private e del Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008, la gestione del reclamo può prevedere la trasmissione dello stesso alla compagnia/altro intermediario interessata/o. I dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla necessaria gestione del reclamo, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dalle disposizioni vigenti. Per ogni più estesa e utile informazione inerente al trattamento dei dati personali interessati, si rimanda all’Informativa Privacy consegnata in fase precontrattuale e/o di emissione della polizza. Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto/a dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari,

via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

fax: 06 42133206

PEC: ivass@pec.ivass.it

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.

Info su: www.ivass.it

Infine, quali condizioni di procedibilità dell‘eventuale successiva azione giudiziale, ricordiamo che il reclamante può:

• promuovere un Procedimento di Mediazione, per le controversie inerenti al contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013).

• avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162, per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a €50.000.

• accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica, per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000. L’accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it

• presentare ricorso all’AAS – Arbitro Assicurativo – purché vi sia stato un preventivo esperimento delle procedure di reclamo presso l’impresa assicurativa o l’intermediario coinvolto. Il ricorso può essere presentato solo da persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale (i cosiddetti “consumatori”), anche mediante un procuratore nominato o per il tramite di un’associazione di consumatori, accedendo al sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo: https://www.arbitroassicurativo.org e avvalendosi della procedura guidata, a fronte di un contributo di € 20.00 che sarà rimborsato al ricorrente in tutti i casi di accoglimento, anche parziale, del ricorso. L’Arbitro si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso, prorogabili per ulteriori 90 giorni per le controversie di maggiore complessità. Per ulteriori informazioni: https://www.arbitroassicurativo.org

Privacy

Il consenso sulla privacy è essenziale per proteggere i dati personali del cliente e rispettare le sue preferenze. Garantisce la conformità legale e ci consente di offrire servizi personalizzati. Senza il consenso, potremmo non fornire tutti i vantaggi. Ci impegniamo a usare i dati in modo trasparente e a proteggerli. Il consenso costruisce una fiducia reciproca e ci permette di proteggere meglio i dati. Siamo disponibili per rispondere a domande sulla politica sulla privacy. La fiducia del cliente è preziosa.

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Allegato 3 

In conformità con le leggi vigenti, il distributore è tenuto a fornire al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della prima proposta o, se non previsto, prima della stipula del primo contratto assicurativo. In alternativa, il distributore deve renderlo disponibile al pubblico nei propri locali, anche attraverso mezzi tecnologici, o pubblicarlo su un sito web dedicato alla promozione e vendita di prodotti assicurativi, con notifica della pubblicazione nei locali. Quando viene rinnovato o stipulato un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette le informazioni indicate nell'Allegato 3 solo se ci sono modifiche significative delle stesse.

Allegato 4 

In osservanza alle normative attualmente vigenti, il distributore è tenuto a fornire al contraente, prima della sottoscrizione di ogni proposta o, se non previsto, di ogni contratto assicurativo, il presente documento che contiene informazioni riguardo al modello di distribuzione, all'attività di consulenza fornita e alle remunerazioni percepite.

Allegato 4 ter 

In ottemperanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, con successive modifiche introdotte dal Provvedimento Ivass 97/2020, in relazione alle norme generali di condotta che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività, il distributore è tenuto a:

  • Mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche attraverso dispositivi tecnologici, o pubblicarlo su un sito web utilizzato per la promozione e la vendita di prodotti assicurativi, con notifica della pubblicazione nei locali stessi.

  • Nel caso in cui un'offerta venga effettuata al di fuori dei locali dell'agente assicurativo o quando la fase precontrattuale si svolga tramite mezzi di comunicazione a distanza, il distributore deve consegnare o trasmettere il presente documento al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, se non prevista, prima della stipula del contratto di assicurazione.

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